Normativa di riferimento del trattamento acqua, la UNI 8065, e dalla legislazione nazionale (D.P.R. 59/2009 e DM 26 giugno 2015)
Prima di tutto sottolineiamo che, per tutti gli impianti, di qualsiasi tipo e potenza, è obbligatoria l’installazione di un filtro e di un condizionamento chimico (in genere dosatore di polifosfati) in modo da preservare le tubazioni e gli apparecchi da danni dovuti alla corrosione ed alla presenza di impurità all’interno del liquido.
Per capire se sia necessario un ulteriore trattamento, come anticipato, il primo parametro da prendere in considerazione è la durezza dell’acqua, la quale indica la concentrazione di Sali, quali carbonato di calcio [CaCO3] e solfato di magnesio [MgSO4], presenti nel liquido. Acque con un’elevata presenza di sali sono dette dure, al contrario, sono deifinite dolci. Questo parametro, che si misura generalmente in gradi francesi (°f), dove 1 grado di durezza francese equivale a 10 mg/l di CaCO3, varia sensibilmente a seconda della zona incui ci troviamo, con forti escursioni anche all’interno della stessa provincia. È quindi essenziale prestare estrema attenzione.
Ora, tornando alla normativa, vediamo che, negli impianti di produzione di ACS (con o senza riscaldamento), per potenze minori di 100 kW, oltre al filtro ed al condizionamento chimico è obbligatorio l’addolcitore in presenza di acque con durezza maggiore di 25°f (UNI 8065). Se invece parliamo di potenze superiori, l’addolcimento diventa obbligatorio già per le acque con durezza maggiore di 15°f (D.P.R. 59/2009).
Per gli impianti di riscaldamento senza produzione di ACS è invece previsto l’addolcitore per acque con durezza maggiore di 35 °f (P<100 kW) o di 25 °f (P>100 kW). Attenzione però perchè il DM 26 giugno 2015 ha apportato alcune modifiche per questo tipo di installazioni, e, per gli impianti realizzati dopo il 1 ottobre 2015 (nuove installazioni o ristrutturazioni) il limite in caso di potenze superiori ai 100 kW scende a 15 °f.
Per concludere vi ricordiamo che gli impianti di trattamento devono essere installati a monte degli impianti da proteggere, sulle tubazioni di carico e reintegro, per potere trattare sia l’acqua di primo riempimento, che quella di rabbocchi successivi. Il punto di immissione dei condizionanti deve essere previsto in modo da poter garantire la necessaria rapidità di azione.
Dopo oltre 15 anni il D.P.R. 59/09 impone l’obbligatorietà del trattamento d’acqua di impianto anche per potenze inferiori ai 350 Kw nei seguenti casi: • nuova costruzione • ristrutturazione di impianti in edifici esistenti • sostituzione di generatori di calore secondo il seguente schema: 1) Impianto con produzione di acqua calda sanitaria: Potenza al focolare < 100 Kw Se la durezza temporanea è maggiore di 15 gradi francesi è necessario un trattamento di tipo chimico di condizionamento
Potenza compresa tra 100 Kw e 350 Kw Se la durezza temporanea è maggiore di 15 gradi francesi è necessario un trattamento di addolcimento. 2) Impianto senza produzione di acqua calda sanitaria: Potenza al focolare < 100 Kw Se la durezza temporanea è maggiore di 25 gradi francesi è necessario un trattamento di tipo chimico di condizionamento Potenza compresa tra 100 Kw e 350 Kw Se la durezza temporanea è maggiore di 25 gradi francesi è necessario un trattamento di addolcimento.
Il DM 26 giugno 2015 ha introdotto importanti novità in merito al trattamento acqua degli impianti termici. Nella tabella allegata è stato fatto un riepilogo di quali siano le nuove imposizioni per gli impianti realizzati a partire dal 01 ottobre 2015. Fino a tale data continua a valere quanto riportato nel DPR59/2009.
Per quanto riguarda il trattamento dell'acqua dell'impianto di riscaldamento, il DM 26 giugno 2015 impone:
- per tutti gli impianti termici, indipendentemente dalla loro potenza, un condizionamento chimico dell'acqua dell'impianto;
- un addolcitore per impianti di potenza termica del focolare superiore a 100kW quando la durezza dell'acqua supera i 15°F.
Il decreto fa riferimento per ben due volte alla norma UNi8065 come norma da seguire per il trattamento dell'acqua degli impianti di riscaldamento ed è addirittura più severo della norma stessa che prevedrebbe l'obbligo di addolcire l'acqua di riscaldamento solo in presenza di impianti di potenza non minore di 350kW, oppure per impianti di potenza inferiore a 350kW, ma con durezza dell'acqua superiore a 35°F.
Per quanto riguarda invece il trattamento dell'acqua calda sanitaria, dal momento che il decreto tratta unicamente l'acqua dell'impianto di riscaldamento, l'unico riferimento normativo è la suddetta norma UNi8065 che prevede per l'acqua calda sanitaria, indipendentemente dalla potenza termica dell'impianto, un addolcitore se la durezza è maggiore o uguale a 25°F, o la possibilità di scegliere tra un condizionamento chimico o un addolcitore se la durezza è inferiore a 25°F.
E' chiaro che, considerato anche i notevoli costi di un addolcitore, se, nei casi previsti dal decreto, questo dispositivo deve essere installato per il trattamento iniziale dell'acqua dell'impianto di riscaldamento e per il gruppo di riempimento automatico, conviene utilizzarlo anche per il trattamento dell'acqua calda sanitaria.
Si ricorda infine che le nuove imposizioni sul trattamento dell'acqua riguardano non solo gli impianti nuovi, ma anche quelli sottoposti a ristrutturazione o a semplice sostituzione del generatore.